Statuto Centro di Psicoanalisi LiberaParola
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione e Sede
È costituita l’Associazione denominata “Liberaparola”, di seguito semplicemente Associazione.L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L’Associazione ha durata illimitata.L’Associazione fissa la propria sede legale e amministrativa in Savignano sul Panaro (MO), in via Claudia Torre 64. La variazione della sede legale non comporta la variazione di Statuto, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.Il Consiglio di Amministrazione può decidere l’apertura di altre sedi su tutto il territorio nazionale.
ARTICOLO 2. Oggetto e scopo
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere socio-culturale. L’associazione si rivolge quindi sia agli operatori del settore che a tutti i cittadini interessati a tali tematiche.L’associazione svolgerà quindi sia attività rivolte ai soci che alla comunità locale in genere. L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge di: 1. analizzare e studiare le nuove forme del disagio contemporaneo quali disturbi d’ansia, attacchi di panico, depressioni, disturbi del comportamento alimentare, tossicomania, alcolismo, forme di aggregazione violenta, discriminazione e/o segregazione conseguente allo status di disabile fisico e/o mentale, al genere o alla provenienza – migrante, sindromi culture – bound, mobbing; 2. promuovere l’aspetto divulgativo e formativo sul territorio delle patologie sopraindicate e affini; 3. promuovere la collaborazione di figure professionali (psicologi, psicoanalisti, psichiatri, medici, educatori, operatori del diritto, mediatori culturali, ecc.) che condividano l’obbiettivo di mettere la loro esperienza al servizio dell’analisi e della divulgazione dei dati inerenti alle nuove forme del disagio contemporaneo; 4. promuovere la collaborazioni tra enti, pubblici e privati, istituti scolastici, fondazioni, istanze culturali, altre realtà associative, che accettino di unire le forze indirizzandole agli scopi dell’analisi, divulgazione e prevenzione del disagio contemporaneo; 5. fornire strumenti formativi, didattici e di primo “soccorso” a genitori, insegnanti, famigliari e a coloro che per scelta, per natura e/o per professione sono i primi ad interfacciarsi con chi vive forme di disagio e di disinserimento sociale e emotivo. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere: 1) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari; 2) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, medici, psicologi, ecc.; 3) attività editoriale: pubblicazione di saggi, libri, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute 4) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.
TITOLO II. ADERENTI
ARTICOLO 3. Ammissione
Liberaparola è costituita dai Soci, divisi in Soci fondatori, che hanno firmato l’atto costituto dell’Associazione e Soci ordinari che vengono accolti dopo averne fatto domanda al Presidente dell’Associazione che decide l’ammissione insieme al Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 4. Adesione
Le quote sono determinate dall’assemblea e riferite a tutti i soci. I singoli hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, fermo restando l’uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare alle assemblee, di votare nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e per l’approvazione dei bilanci. È espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.
ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per mancato pagamento della quota annuale e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Presidente del Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO 6. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del consiglio Direttivo
ARTICOLO 7. Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
ARTICOLO 8. Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’assemblea deve essere convocata inoltre quando ne sia fatta richiesta almeno un decimo dei soci e in questo caso si deve tenere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.Normalmente, la convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto ovvero, alternativamente, con invito verbale. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione. Non è comunque ammesso che la seconda convocazione abbia luogo nello stesso giorno della prima convocazione. L’assemblea può infine essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, o un decimo degli associati lo ritengano utile per l’attività dell’associazione. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea:
- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
ARTICOLO 10. Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.
ARTICOLO 11. Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.Ogni socio ha diritto ad un voto.Non è ammesso il voto per corrispondenza.L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente.Le cariche sociali sono gratuite.Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.
ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto.Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO
ARTICOLO 14. Risorse economiche
Poiché l’Associazione è un’entità senza scopo di lucro, tutte le risorse economiche ordinarie e straordinarie andranno a beneficio degli scopi della stessa. L’Associazione trae le proprie risorse da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Presidente, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.
ARTICOLO 15. Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ARTICOLO 16. Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio di previsione entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile di ciascun anno.I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 17. Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 18. Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 19. Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.